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Codice Deontologico AIME

A. I. M. E.
ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA ESTETICA

Codice Deontologico

dei Medici di Medicina Estetica
DIPLOMATI UNVERSITARI IN M.E IN POSSESSO DEL MASTER
UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN M.E. o FORMATI IN M.E. A
SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN M.E.

 

Titolo I
Scopo ed obblighi del codice deontologico

 

Art. 1

Il codice deontologico dei medici di medicina estetica contiene princìpi e regole di comportamento che gli iscritti alla "Associazione Italiana Medicina Estetica" devono osservare nell'esercizio della professione e che, di conseguenza, liberamente ed in piena coscienza, riconoscono, condividono e praticano per il decoro dell'attività ed in armonia con i princìpi più generali di umanità e rispetto verso l'altro.

 

 

Art. 2

Il codice deontologico, nella sua specifica finalità, corrobora ma non integra il rispetto scrupoloso dei protocolli di trattamento di medicina estetica, raccolti e curati dalla Università di Roma "Tor Vergata", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master di II Livello in Medicina Estetica, la cui attuazione riveste carattere scientifico e pertanto dalla deontologia si differenziano senza escluderla.

 

 

Art. 3 

L'osservanza di queste regole obbliga lo specialista nel suo agire professionale e, inoltre, a denunciare, tramite gli organi dell'Associazione, ogni iniziativa esterna tendente a imporgli direttamente o indirettamente comportamenti in contrasto con tali regole.

 

 

Titolo II
Definizione di medicina estetica e profili comportamentali della professione


Art. 4 

Premesso che la Medicina é una scienza multidisciplinare, che, studiando la fisiologia e la patologia, tende a ripristinare lo stato di salute, che a volte al malessere non corrisponde necessariamente una patologia conclamata, così la Medicina Estetica, in quanto branca della Medicina, é deputata ad identificare il malessere nell'ambito di un progetto globale volto a monitorare e, ove possibile, rallentare i processi di invecchiamento con l'obiettivo di raggiungere una qualità di vita soddisfacente.
A tal fine si rende necessario costruire o ricostruire l'equilibrio psico-fisico dell'individuo, condizione indispensabile per migliorare la qualità della vita, mediante l'applicazione di un programma di intervento ben preciso ed articolato in tre fasi : la diagnosi, la prevenzione, la terapia. 



Art. 5

La Medicina Estetica, che, per la sua qualità fondamentale di tipo preventivo ha molti punti di incontro con la medicina sociale, tende ad ottimizzare le eventuali funzioni risultate alterate e a correggere gli eventuali inestetismi presenti mediante l'uso esclusivo di metodologie e tecniche legali e codificate pubblicamente ( mediche, psicologiche, fisiochinesiterapiche, cosmetiche, termali etc.. )

 

Art. 6
Indipendenza professionale dello specialista


Il medico di medicina estetica deve nella sua professione attenersi unicamente alle sue conoscenze scientifiche e alla sua esperienza assumendo come punto di riferimento il rispetto della vita e della salute fisica e psichica dell'individuo nonché della dignità della persona senza soggiacere a pressioni esterne o interessi di qualsiasi specie e natura.

 

  

Art. 7
La medicina estetica, l'ambiente e la qualità della vita
 

Il medico di medicina estetica non deve trascurare nella sua valutazione che il processo di invecchiamento biologico accelerato é dovuto in parte a fattori genetici ma che la causa prevalente é da ricercarsi nell'ambiente dove l'individuo vive nonché nel suo stile di vita inadeguato.
Pertanto il medico di medicina estetica favorirà o parteciperà ad iniziative di prevenzione e di tutela della salute utili a promuovere una maggiore informazione e presa di coscienza.

 

 

Art. 8
La medicina estetica e le altre specialità mediche

 

Il trattamento dell'inestetismo non può essere inteso come atto fine a se stesso ma come parte integrante di un programma di cura volto a ripristinare l'equilibrio fisico-psichico funzionale compromesso.
Pertanto la medicina estetica non é in alcun modo sovrapponibile alla chirurgia estetica e alla chirurgia plastica, nonostante possa essere a queste complementare sia nel "pre" come nel "post" intervento.

 


Art. 9
Obbligo di riservatezza
 

Il medico di medicina estetica mantiene rigorosamente riservato tutto ciò che gli é stato confidato o di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale, a meno che ciò che ha appreso non sia lesivo delle norme a tutela della salute o dell'ordine pubblico.

 

 

Art. 10
Trattamento dei dati personali 

 

Il medico di medicina estetica é tenuto a custodire adeguatamente i dati personali del paziente ed in particolare quelli sensibili inerenti la sua salute e vita sessuale; egli li acquisisce solo previo consenso suo o di chi ne esercita la tutela o rappresentanza legale.
Gli é consentito il trattamento soltanto in conseguenza di una esplicita richiesta alla quale sia seguita una espressa autorizzazione da parte del diretto interessato o di chi legalmente lo rappresenta.

 

 

 

Art. 11
Aggiornamento e formazione professionale

 

Poiché il medico di medicina estetica svolge la propria attività in maniera professionale, é giusto che il livello di questa sia sempre alto e di qualità eccellente a garanzia della fiducia prestata dal paziente e quindi in linea con l'evoluzione e i progressi della materia tecnico-scientifica, a tal riguardo egli dovrà, preferibilmente, frequentare ogni anno un congresso A.I.M.E. della durata di un'intera giornata ed inoltre i corsi di aggiornamento professionale curati ed organizzati dalla Associazione Italiana Medicina Estetica della durata di ventiquattro ore per anno, é ammesso comunque la frequenza dei soli corsi di aggiornamento professionali della durata di non meno di ventiquattro ore di formazione.

 

 


Art. 12
Rapporti con i pazienti


Il medico di medicina estetica deve uniformare la propria attività professionale oltre che ai protocolli di terapia, argomento della formazione, al rispetto dei diritti fondamentali della persona senza preclusioni di alcun tipo, né di sesso o età, religione o razza.

 

 


Art. 13
Informazione e consenso

 

Il medico di medicina estetica deve fornire al paziente la più esatta informazione sulla diagnosi, sulla cura e le eventuali alternative terapeutiche nonché sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Egli dovrà comunicare con il paziente tenendo conto delle sue capacità di comprensione
al fine di promuovere la massima partecipazione alle scelte e un'adesione convinta alle proposte terapeutiche.

 

  

 

Art. 14
Controversie in materia di medicina estetica

 

I medici di medicina estetica, riuniti nella Associazione Italiana di Medicina Estetica , intendono confermare nel caso di insorgenza di controversie conseguenti all'esercizio della loro attività professionale, la loro espressa adesione all'istituto della mediazione civile o conciliazione così come sancita dalla Direttiva CE/2008/52 nonché dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 di attuazione dell'art 60 L. 18 giugno 2009.